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Associazione Regionale Umbra Lavoratori Emigrati e Famiglie
ART. 1
L'Associazione regionale umbra dei lavoratori emigrati e le loro famiglie (Arulef) è un'organizzazione regionale dei lavoratori. Essa organizza i lavoratori emigrati e le loro famiglie, indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica o fede religiosa.
L'Associazione si fonda su principi di libertà e democrazia; pone a base del proprio programma e della propria
Azione la Costituzione della Repubblica Italiana e ne prosegue la integrale applicazione, particolarmente in ordine ai principi che vi sono proclamati e alle riforme economiche e sociali che vi sono dettate.
L'Associazione persegue l'unità organica tra i lavoratori come obiettivo fondamentale della propria azione, per la piena promozione del progresso civile, economico e sociale della Regione e dell'intero Paese, in un quadro di collaborazione e di solidarietà internazionale.
ART. 2
Scopi dell'Associazione sono:
a) l'unità degli emigrati (al di sopra di ogni credo politico o religioso) per garantire la difesa più efficace di tutti i loro diritti, di tutti i loro interessi economici, professionali, morali, civili e politici, sia come lavoratori sia come liberi cittadini, in Umbria e nei paesi di emigrazione.
b) la promozione di idonee iniziative per il pieno riconoscimento della parità di trattamento con i lavoratori locali, in ogni aspetto del rapporto di lavoro e nella vita economica e civile del paese di emigrazione, in particolare attraverso l'adesione e partecipazione attiva dei lavoratori emigrati alla vita e all'azione sindacale unitaria.
c) la piena partecipazione degli emigrati, quali cittadini a pieno diritto, ad ogni aspetto della vita economica, sociale, politica e culturale della Regione Umbria e dell'Italia.
d) lo sviluppo della formazione scolastica e professionale dei lavoratori emigrati; lo sviluppo delle attività culturali, ricreative e sportive.
e) L'Associazione sollecita e promuove l'iniziativa e l'attività dei pubblici poteri nei paesi di emigrazione, delle rappresentanze della Stato Italiano all'estero; degli Enti Pubblici e Locali, in Italia e in particolare nella regione, delle forze sociali, politiche e sindacali per la più completa tutela dei diritti degli emigrati e delle loro famiglie.
f) L'Associazione richiama l'attenzione dell'opinione pubblica in un processo di partecipazione, sul problema dell'emigrazione e contribuisce all'azione svolta a risolverlo nelle sue cause e nei suoi effetti.
ART. 3
L'Associazione svolge le sue attività nella Regione, in Italia e all'estero. L'Associazione può aderire ad organizzazioni ed organismi nazionali cd internazionali che abbiano analoghe finalità.
ART. 4
L'ordinamento interno dell'Associazione è fondato sui principi della più ampia democrazia. Si applicano le seguenti norme fondamentali:
a) l'iscrizione all'Associazione è volontari. Possono iscriversi all'Associazione tutti i lavoratori umbri emigrati in altre regioni d'Italia e all'estero e i loro familiari, nonché gli emigrati di ritorno e i loro familiari, senza discriminazione alcuna-
L'iscrizione è disposta a domanda, con decisione del Direttivo di Sezione al quale la domanda stessa viene presentata, mentre la esclusione dall'Associazione è riservata al Consiglio di Zona su proposta del Direttivo di Sezione.
b) ogni iscritto all'Associazione partecipa con uguaglianza di diritti con gli altri iscritti, alla formazione delle deliberazioni della sua Sezione e delle istanze superiori; è eleggibile alle cariche direttive; può ritirare la sua adesione.
c) in ogni momento è garantita a tutti gli iscritti la piena libertà di espressione sulle questioni in discussione e il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e della fede religiosa di ciascuno.
d) tutte le cariche sono elettive, le elezioni degli organi dirigenti devono essere rinnovate ogni anno, le vacanze che si verificassero tra una elezione e l'altra possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi, fino al massimo di un terzo dei loro componenti, qualora non sia possibile procedere ad elezioni suppletive l'assemblea degli iscritti può in qualsiasi momento revocare la fiducia ai propri delegati eletti negli organismi dirigenti con maggioranza assoluta.
e) le decisioni sulle assemblee e degli organi direttivi sono prese a maggioranza.
ART. 5
La struttura organizzativa dell'Associazione si articola in Sezioni Consigli di Zona e Federazione. Gli organi di direzione e amministrazione
dell'Associazione sono:
- Direttivo Regionale (Federazione);
- la Segreteria
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
TI numero dei componenti gli organismi è deciso di volta in volta ad ogni elezione per rendere l'Associazione puntualmente aderente ai propri fini.
ART. 6
La Sezione è l'organismo fondamentale di democrazia di base per l'elaborazione di proposte e indicazioni utili per il perseguimento dei fini sociali.
Per la costituzione di nuove Sezioni deve essere richiesto il riconoscimento alla Federazione.
Le singole Sezioni hanno autonomia amministrativa con un proprio fondo.
r loro bilanci sono controllati dal Collegio dei Revisori dei Conti.
In caso di scioglimento della Sezione i beni e fondi della stessa sono devoluti alla Federazione.
In caso di scioglimento delta Federazione i beni e fondi saranno devoluti alla sede centrale dell'Associazione a Perugia.
Nel caso in cui l'ARULEF di Perugia cessi la propria attività la Federazione ha la facoltà di devolvere i fondi e beni della stessa Federazione ad Enti ed Istituti.
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