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ART. 7
lì massimo organo deliberante della Sezione è l'assemblea degli iscritti. Nell'assemblea ciascun associato ha uguale diritto di voto. L'assemblea provvede ogni anno ad eleggere il Direttivo della Sezione, che nomina tra i propri eletti i rappresentanti della Sezione al Consiglio di Zona. L'assemblea è convocata dal Segretario della Sezione, in via ordinaria, almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, per richiesta d'almeno un terzo degli iscritti o per iniziativa del Direttivo stesso.

ART. 8
La Sezione è retta dal Direttivo eletto dall'assemblea degli iscritti alle riunioni del Direttivo sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti. Il Direttivo nomina nel suo seno un Segretario che lo coordina; nomina altresì un Amministratore del fondo delta Sezione.

ART. 9
I Consigli di Zona sono costituiti su iniziativa di più sezioni, in relazione ai problemi organizzativi della zona stessa I Consigli di Zona eleggono il Direttivo Regionale (Federazione), il Collegio dei Revisori dei Conti, i membri della Segreteria della Federazione, Il Segretario Generale e l'Amministratore.

ART. 10
Il Direttivo Regionale (Federazione) è l'organo di direzione e coordinamento e coordinamento dell'Associazione per la determinazione dell'indirizzo pratico da seguire per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione stessa. E' eletto dai Consigli di Zona ed è convocato dalla Segreteria per propria iniziativa o a seguito di richiesta di un terzo dei membri del Direttivo stesso

ART. 11

La Segreteria della Federazione cura il conseguimento dei fini dell'Associazione adottando tutte le deliberazioni all'uopo necessarie e rispondo della propria attività al Direttivo Regionale e ai Consigli di zona. Alla Segreteria spetta la gestione dell'amministrazione dell'Associazione e la redazione dei bilanci annuali. La Segreteria dispone della firma sociale (su mandato del Direttivo Regionale). Il Segretario della Federazione coordina e assume la rappresentanza dell'Associazione. I membri della Segreteria sono membri di diritto del Direttivo Regionale.

ART. 12
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dai Consigli di Zona; ai revisori è demandato il controllo sui bilanci annuali redatti dalla Segreteria, nonché sui bilanci delle Sezioni.

ART. 13
Il finanziamento dell'Associazione è assicurato dalle quote associative dai contributi dello Stato, della Regione, di Enti locali o privati, di singoli che vogliano favorire l'attività; nonché dai proventi di iniziative che possano essere intraprese.

ART. 14
Il presente Statuto può essere modificato su conforme proposta dei Consigli di Zona, del Direttivo Regionale a maggioranza assoluta.

 
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