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SCADENZARIO
ADEMPIMENTI PER ELEZIONI
COMITES 2004
DATA
PRESUNTA ELEZIONI: 26 MARZO
2004
Entro
04 febbraio 2004
Il
CEC (Comitato Elettorale Circoscrizionale
verifica e ammette le liste dei candidati
(Art.
16 schema di regolamento)
Non
oltre fine febbraio
L’Ufficio
consolare provvede alla stampa del Materiale elettorale sulla base delle
istruzioni inviate dal MAE e dopo che il capo dell’Ufficio consolare
ha accertato la conformità della Scheda elettorale al modello allegato
al Regolamento (art. 17 comma 1 Legge – Art. 17 Schema di regolamento)
Non
oltre fine febbraio
L’Ufficio
consolare provvede ad inviare un (eventuale) mailing ai singoli elettori
contenente un foglio informativo
comprensivo delle liste elettorali ammesse
Non
oltre il 6 marzo
L’Ufficio
consolare invia agli elettori il plico (20 gg. Prima data voto)
contenente:
-
certificato elettorale
-la
scheda
-
la busta bianca per la scheda
-
la busta preaffrancata con l’indirizzo dell’Ufficio consolare
-
un foglio informativo con le modalità di voto
-
il testo della legge
-
il plico viene inviato utilizzando il sistema postale più affidabile,
con ricevuta anche collettiva dell’invio. (Art.
17 comma 3 Legge e Art. 17 comma 4 schema di regolamento)
Entro
11 marzo 2004
I
presentatori delle liste ammesse consegnano (15°
giorno precedente le al CEC votazioni)
-
1 elenco di elettori ai fini della nomina a scrutatori
-
la designazione per ogni seggio di un rappresentante di lista e di uno
supplente
(Art.
21 schema di regolamento)
A
partire dal 12 marzo
Gli
elettori che non hanno ricevuto a casa il (a decorrere dal 14° giorno
plico possono fare richiesta di un duplicato dalla data delle votazioni)
presentandosi personalmente all’Ufficio consolare. Gli elettori che
fanno richiesta del duplicato vengono annotati su apposito registro
tenuto dall’Ufficio consolare
(Art.
17 Legge, comma 5)
Entro
15 marzo (entro 11° Giorno precedente data delle votazioni)
Ammissione
al voto di:
-
cittadini cancellati per irreperibilità
-
elettori omessi dall’elenco aventi diritto al voto che ne facciano
esplicita richiesta all’ufficio Consolare e la cui situazione non sia
stata già Sanata con l’operazione “automatica” di
Controllo previo accertamento presso i Comuni Italiani di
provenienza della mancanza
di cause ostative al voto, l’Ufficio consolare provvede
all’iscrizione degli ammessi in apposito Elenco Aggiunto.
(Artt.
19 e 20 schema di regolamento)
Entro
16 marzo 2004 (10° giorno antecedente le votazioni)
Il
CEC costituisce i seggi (1 ogni 5000 elettori) e nomina i presidenti e
gli scrutatori (4 per ogni seggio). Il segretario è scelto dal
Presidente del seggio prima dell’insediamento
(Art.
19 commi 1-2 e 3 Legge e Art. 21 schema di regolamento)
Entro
16 marzo 2004
(non oltre 10° giorno antece- dente le votazioni). Il termine non
è perentorio ma semplicemente indicativo in modo da consentire il
rispetto della data del 26 marzo.
L’elettore
spedisce al proprio Ufficio consolare la busta preaffrancata contenente
la scheda (Art. 17 comma 6 Legge)
17
Marzo 2004
L’Ufficio
consolare comunica al MAE il numero
dei seggi istituiti
26
marzo 2004
Votazioni
entro
le ore 24 del 26 marzo
Termine
ultimo di arrivo all’Ufficio consolare
delle buste preaffrancate da ritenere valide ai fini dello
scrutinio
(Art.
17 comma 7 Legge e Art. 22 schema regolamento)
27
marzo 2004
(giorno successivo alle votazioni)
Nell’ora
stabilita dal CEC si insedia il seggio e successivamente si dà corso
alle operazioni di scrutinio.
(Artt.
22 – 23 e 24 dello schema di regolamento)
Entro
48 ore dal ricevimento dei plichi Contenenti il materiale relativo allo
scrutinio Il CEC procede all’esame e all’assegnazione dei
Voti contestati e provvisoriamente non Assegnati procede quindi
alla ripartizione dei Seggi.
(Art.
20 e 21 Legge e Artt. 25 e 26 schema regolamento)
Il
CEC procede alla proclamazione degli eletti. L’Ufficio consolare dà
comunicazione dei Risultati mediante affissione all’albo consolare
con circolari informative etc. L’Ufficio Consolare comunica al
MAE gli esiti delle Votazioni.
(Art.
22 Legge e Art. 27 schema regolamento)
Entro
15 aprile 2004
(non oltre il 20° giorno dalle
elezioni)
Il
Presidente del COMITES precedente convoca la prima riunione del nuovo
COMITES
(Art.
29 dello schema di regolamento)
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