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  IN ITALIA
Titolo 1° - Finalità e compiti:

Art. 1- Principi generali
E' costituita l'Associazione Unione Lavoratori Emigrati Veneti - ULEV - con sede federale in Veneto, Mestre Venezia.

Essa ispira la sua azione ai principi democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione Italiana. E' una associazione volontaria - senza scopo di lucro e apartitica.

L'ULEV è l'organizzazione unitaria di tutti i lavoratori e cittadini veneti per nascita o residenza, emigrati fuori della regione, dei loro famigliari, degli emigrati rientrati nella regione e degli immigrati in Veneto, al di sopra di ogni credo politico o religioso.

Art. 2 - Finalità


L'ULEV s'impegna:

A) a contrastare le spinte all'emigrazione che non siano dovute alla libera scelta dei cittadini, respinge ogni esodo forzato quale soluzione per risolvere i problemi economici e sociali del Veneto;
B) per l'affermazione dei diritti politici, di cittadinanza civile e sociale, per la piena e paritaria integrazione degli emigrati veneti nelle società dei Paesi ospitanti e degli immigrati stranieri in Veneto, nel rispetto delle reciproche peculiarità etniche, culturali e linguistiche;
C) per l'organizzazione di iniziative per rinsaldare l'unità degli emigrati e veneti di origine, nel rispetto di ogni opinione e credo professato, nella parità di esercizio dei diritti di cittadinanza tra i veneti all'estero e i residenti in Veneto. Per il mantenimento e la diffusione della cultura veneta anche attraverso iniziative e attività culturali, lo sviluppo di attività di ricerca e diffusione della identità culturale, organizzando soggiorni e incontri in Veneto e nei vari Paesi dove sono presenti comunità venete, la diffusione della rivista "Veneto Emigrazione" anche attraverso via telematica, e lo sviluppo di attività ricreative e sportive;
D) per l'assistenza agli emigrati veneti e agli immigrati in Veneto dei quali promuove il coordinamento nelle varie Provincie con funzioni propositive e attraverso la cotitolarità per le politiche formative, di integrazione sociale e culturale;
E) per la partecipazione dei giovani alle varie iniziative al fine di mantenere e sviluppare l'identità culturale e etica del Veneto.
F) per promuovere iniziative di studio sulle cause e le conseguenze delle migrazioni, al fine di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sul problema.
G) per il collegamento con le altre associazioni regionali e nazionali degli emigrati e immigrati, alfine di ottenere dal Parlamento iniziative legislative a favore della piena integrazione sociale ed economica per il superamento delle cause delle migrazioni.

Titolo 2° - La vita associativa

Art 3 - Adesione

L'ULEV è organizzata in circoli ed associazioni nazionali come stabilito dal presente Statuto. Possono aderire, affiliarsi o collegarsi all'ULEV anche organizzazioni, club, associazioni di emigrati o immigrati con denominazioni diverse; esse conservano la piena autonomia purché si riconoscano negli stessi principi unitari, democratici e antifascisti dell'ULEV e realizzino con L'ULEV un coordinamento delle iniziative. Le associazioni che aderiscono all'ULEV possono adottare Statuti propri, ispirati ai principi generali contenuti nel presente Statuto. L'adesione, l'affiliazione o il collegamento con l'ULEV comporta per ogni singolo emigrato o immigrato, nonché per associazione, organizzazione o club, il versamento di una quota annua il cui ammontare è stabilito dal Comitato Direttivo che da diritto alla tessera ed all'abbonamento al giornale dell'ULEV, e Veneto Emigrazione.

Art. 4 - Tesseramento e risorse

L'ULEV adotta una tessera di durata annuale il cui valore è deciso dal Comitato Direttivo; la tessera dimostra l'adesione all'ULEV; le organizzazioni associate, affiliate o collegate possono conservare le proprie tessere, salvo il versamento di una quota di adesione all'ULEV. Le risorse provenienti dai soci, dalle iniziative culturali - ricreative o provenienti da sovvenzioni da enti o altre associazioni, non possono essere destinate ad usi e attività diverse da quelle per le quali sono state istituite. Altresì i fondi erogati devono essere utilizzati esclusivamente per le ragioni che ne hanno determinato l'erogazione. L'Associazione ULEV non può distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo diverse disposizioni legislative. Il patrimonio in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuita ad altra Associazione aventi analoga finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art 3 comma 901 Legge 23 Dicembre 1996 n° 662.

Art. 5 - Organi dirigenti

A) Il Congresso dei delegati delle associazioni nazionali, di quelle associate alle 2 liste, sono eletti secondo modalità fissate dai Comitato Direttivo. Il congresso ha luogo ogni cinque anni;
B) II Comitato Direttivo, eletto dal congresso è composto dai rappresentanti delle Associazioni Nazionali e di quelle associate od affiliate, cifre che i rappresentanti ULEV nominati. negli organismi e nei comitati previsti dalle leggi regionali a favore della emigrazione e della immigrazione. Il Comitato Direttivo può cooptare o sostituire i componenti nei diversi organismi regionali;
C) la presidenza è composta di tre componenti di cui il Presidente coordinatore è il legale rappresentante ed è eletta dal Comitato Direttivo.
D) il Collegio dei Sindaci Revisori, eletto dal congresso, è composto di tre componenti di cui uno è designato quale Presidente del Collegio.
Art. 6 - Funzioni degli organismi dirigenti

A) Il congresso discute e decide gli indirizzi programmatici e la linea d'azione dell'ULEV;
B) Il Comitato Direttivo, dirige l'Associazione tra un congresso e l'altro, riunendosi di norma almeno due volte l'anno;
C) la presidenza coordina l'attività decisa dal Comitato Direttivo, promuove, attua le sue indicazioni e ne stabilisce le priorità;
D) i Sindaci Revisori, controllano il sistema finanziario della Associazione.

Art. 7 - Modifiche allo Statuto

Le integrazioni allo Statuto possono essere decise oltre che dal congresso che le approva a maggioranza semplice, anche dal Comitato Direttivo che le approva con maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei componenti. Di eventuali modifiche non può essere oggetto l'art.1 del presente Statuto.

 
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